Nuovo tracciato XML per la Fatturazione Elettronica dal 2021

L’Agenzia delle Entrare ha introdotto una nuova versione del tracciato XML delle fatture elettroniche, allo scopo di poter elaborare con maggior dettaglio i dati inviati.

Per consentire un graduale adattamento dei software alle novità, ha previsto un periodo di tre mesi, dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020, durante il quale il Sistema di Interscambio accetterà le fatture elettroniche emesse sia con la versione attualmente in uso, sia con la nuova.

A partire dal 1 gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà solo file XML elaborati secondo le nuove disposizioni.

A fronte della presente novità si prega di mettervi in contatto con il vostro fornitore per aggiornare i software entro l’entrata in vigore dell’obbligo.

Tipologie di “TipoDocumento” dal 01/01/2021:

Fino al 31/12/2020 Nuove Codifiche da usare obbligatoriamente dal 01/01/2021
TD01 Fattura TD01 Fattura
TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b)
TD02 Acconto/Anticipo su fattura TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella TD06 Parcella
TD20 Autofattura TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi
dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite
senza rivalsa

FATTURE DIFFERITE

Il suddetto provvedimento reca diversi cambiamenti al “TipoDocumento” e in particolare per ciò che attiene le fatture differite saranno previsti i seguenti codici:

TD24 fattura differita – art 21, 4 comma, lett. a), del Dpr 633/72 ossia fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni, ovvero collegata a idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio.

TD25 fattura differita di cui all’art. 21, 4 comma, lett. b), del Dpr 633/72, ossia fattura differita per triangolari interne, ossia cessione di beni effettuata dal cessionario verso un terzo per il tramite del cedente.

Utilizzando il nuovo codice TD24, l’eventuale successiva emissione di una nota di credito deve essere certificata con un documento con causale TD04.

ALTRI “TIPODOCUMENTO”

Sempre riguardo al tipo documento, è stato istituito il codice TD27, per la fattura per autoconsumo oppure il codice TD26 per le cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni.

Tipologie di NATURA IVA dal 01/01/2021:

Le Nature Iva, N1, N4, N5 e N7 restano invariate e sempre utilizzabili.

Per i codici iva che rientrano nelle nature N2, N3 e N6 è necessario adeguarli alle specifiche di seguito indicate:

Fino al 31/12/2020 Nuove Codifiche da usare obbligatoriamente dal 01/01/2021
N2 – operazioni non soggette ad IVA N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972
N2.2 non soggette – altri casi

N3 – operazioni non imponibili IVA N3.1 non imponibili – esportazioni
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N6 – operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile – altri casi