L’art. 1, c. 1 del Dpr 100/98 modificato dal DL 119/18, prevede che il contribuente, entro il giorno 16 di ciascun mese, determini la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.

Entro il medesimo termine può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazionefatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti:

  • sorge nel momento in cui l’Iva diviene esigibile (alla data di effettuazione dell’operazione)
  • è subordinato alla sussistenza di due requisiti:
    • quello sostanziale dell’effettuazione dell’operazione
    • quello formale di possesso della fattura d’acquisto
  • può essere esercitato a partire dal mese di effettuazione dell’operazione a condizione che la fattura venga registrata entro il 15 del mese successivo;
  • può essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è ricevuta la fattura.

Per le fatture datate dicembre 2020 e ricevute nello stesso mese la detrazione dell’Iva potrà essere esercitata:

  • nella liquidazione del mese di dicembre 2020 ovvero; al più tardi,
  • nella dichiarazione Iva dell’anno 2020 in scadenza al 30/04/2021. In tal caso infatti tali documenti andranno annotati “separatamente” in un apposito sezionale del registro Iva acquisti, procedendo alla detrazione solo nel Modello Iva 2021 (per l’anno 2020), senza rientrare in una liquidazione Iva.
Esempio:

Data fattura: 29/12/2020

Data ricezione Sdi: 30/12/2020

Annotazione registro Iva acquisti: 31/12/2020

La detrazione dell’Iva potrà essere esercitata nel mese di dicembre 2020.

 

Esempio:

Data fattura: 30/12/2020

Data ricezione Sdi: 31/12/2020

Annotazione registro Iva acquisti: 06/01/2021

In questo caso poiché la fattura è stata ricevuta ma non annotata nel mese di dicembre 2020 la detrazione dell’Iva non potrà essere esercitata né nella liquidazione del mese di dicembre né in quella del mese di gennaio 2021.

 

Sarà invece possibile registrare la fattura nell’apposito registro sezionale ed esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta nella dichiarazione Iva annuale relativa all’anno 2020, da presentare entro il 30 aprile 2021.

Se l’emissione e la ricezione della fattura si verificano in anni diversi, non è possibile applicare la disposizione in base alla quale è possibile detrarre l’Iva relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Quindi nel caso in cui la fattura d’acquisto relativa ad operazioni effettuate nell’anno 2020 venga ricevuta nel 2021, l’Iva sarà detraibile nell’anno del ricevimento del documento.

In particolare per le fatture datate dicembre 2020 e ricevute nel mese di gennaio 2021 la detrazione dell’iva potrà essere esercitata nella liquidazione del mese di gennaio 2021  o con la dichiarazione Iva relativa all’anno 2020. Pertanto tali documenti, anche se ricevuti entro il 15/01/2021 non potranno essere annotati nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2020.

 

Esempio

Data fattura: 30/12/2020

Data ricezione Sdi: 05/01/2021

Annotazione registro Iva acquisti: 07/01/2021

La detrazione dell’IVA potrà essere esercitata nel mese di gennaio 2021.