Bollo sulle fatture elettroniche

A partire dal 2021 cambia il calendario per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Il versamento sarà effettuato entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare e cioè:

Calendario versamenti imposta di bollo su fatture elettroniche

Dal 2021
Trimestre           Scadenza
1° trimestre       31 maggio
2° trimestre       30 settembre
3° trimestre       30 novembre
4° trimestre       28 febbraio

 

DISCIPLINA GENERALE

La norma di riferimento per individuare i documenti assoggettati a bollo è contenuta nel Dpr 26 ottobre 1972, n. 642 che distingue – per il noto principio di alternatività fra Iva e imposta di bollo – tra documenti assoggettati o meno a bollo.

Assoggettamento all’imposta di bollo documenti

Documenti assoggettati a bollo Documenti esentati dal bollo

fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi     fatture, note, conti, ecc. relative ad operazioni assoggettate ad Iva, considerando tali quelle per le quali è «effettivamente dovuto il tributo», ferme restando alcune particolari fattispecie di esenzione

 

È dovuta l’imposta di bollo, pari a 2 euro, su tutte le fatture che espongono, per un importo superiore ad euro 77,47, operazioni che non scontano Iva.

Operazioni fatturate per le quali va assolta l’imposta di bollo:

 

Fuori campo Iva ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5, Dpr 633/1972 L’Iva non si applica per mancanza del requisito soggettivo o oggettivo
Non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7-bis a 7-octies, Dpr 633/1972 L’Iva non si applica per mancanza del requisito territoriale
Non imponibili ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr n. 633/1972 Si tratta di operazioni verso clienti che hanno rilasciato dichiarazione di intento (Rm 10 agosto 1978, n. 411861)
Non imponibili ai sensi dell’articolo 8-bis, Dpr 633/1972 Sono assimilate alle cessioni all’esportazione (cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi)
Non imponibili ai sensi dell’articolo 9, Dpr. 633/1972 Sono operazioni relative a servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (Nota del Ministero delle Finanze 6 giugno 1978, n. 290586)
Escluse (articolo 15, Dpr 633/1972) Es. anticipazioni in nome e per conto
Esenti (articolo 10, Dpr 633/1972) Es. prestazioni sanitarie
Fatture emesse da contribuenti in regime di vantaggio ed in regime forfettario Di cui, rispettivamente, al Dl 98/2011 e all’articolo 1, comma 54 e seguenti, legge 190/2014 (Cm 28 gennaio 2008, n. 7/E e Rm 3 ottobre 2008, n. 365/E)

 

Diversamente, non è dovuta l’imposta di bollo per le seguenti operazioni:

  • operazioni imponibili;
  • cessioni all’esportazione (dirette, indirette o triangolari, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), Dpr 633/1972);
  • cessioni intracomunitarie (incluse le triangolazioni comunitarie di cui all’articolo 58, Dl 331/1993);
  • cessioni ad operatori economici della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano ovvero ad organismi aventi trattati ed accordi internazionali (articoli 71 e 72, Dpr 633/1972);
  • operazioni in reverse charge (articolo 17, comma 6, Dpr 633/1972 e articolo 74, commi 7 e 8, Dpr 633/1972; Cm 29 dicembre 2006, n. 37/E);
  • operazioni a cui si applicano i regimi di determinazione dell’imposta con il metodo «base da base», come nel caso di operazioni che rientrano nel regime speciale dell’editoria (articolo 74, comma 1, Dpr 633/1972, a condizione che sul documento sia indicata la menzione che l’Iva viene assolta in base alla normativa contenuta nel citato articolo 74; cfr.
  • operazioni soggette a split payment (articolo 17-ter, Dpr 633/1972).

 

CORREZIONE AUTOMATICA

Ulteriore novità è il meccanismo di correzione automatica delle fatture elettroniche che non espongono l’assolvimento dell’imposta di bollo in presenza di un’operazione assoggettata a detto tributo. Anche se per l’entrata in vigore dovremmo aspettare ancora un po’ di tempo.

IMPORTI DA VERSARE

Tornando agli aspetti connessi al versamento, in presenza di fatture correttamente compilate l’importo dovuto viene precalcolato dall’agenzia delle Entrate, e messo a disposizione nella piattaforma Fatture e Corrispettivi, area Consultazione/Fatture elettroniche ed altri dati Iva/Pagamento imposta di bollo.

Accedendo, non appena l’agenzia delle Entrate mette a disposizione i dati trimestrali, è sufficiente selezionare il trimestre di riferimento e visualizzare l’importo da pagare. Di particolare interesse è la possibilità di «cliccare» sul numero dei documenti che scontano imposta di bollo, potendo così ottenere l’indicazione analitica degli stessi, utile alla verifica della base dati.

Nell’effettuare questa verifica, tuttavia, occorre ricordare che il SdI elabora i dati relativi all’imposta di bollo nel momento in cui un documento transita nel sistema, pertanto, per esempio, una fattura datata 31 marzo 2021 ma trasmessa nei primi giorni di aprile, verrà ad essere inclusa nel secondo trimestre, e non nel primo.

Verificata la correttezza dei dati (o modificando il numero di documenti che scontano imposta di bollo, se ci si avvede di un errore), i passaggi successivi sono i seguenti: basta stampare il modello F24, oppure inserire l’IBAN del conto corrente sul quale si intende effettuare il versamento (in quest’ultimo caso l’importo dovuto sarà direttamente prelevato in conto, senza nemmeno la necessità di presentare il modello F24).

CODICI TRIBUTO

I codici tributo da utilizzarsi sono:

1° trimestre:                   2521;
2° trimestre:                   2522;
3° trimestre:                   2523;
4° trimestre:                   2524.

 

Inoltre, sono stati isttuiti i seguenti codici tributo:

  • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI;
  • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI.

CHI DEVE APPLICARE IL BOLLO

Fermo restando l’obbligo di assoggettare la fattura (che riporta importi senza Iva superiori a 77,47 euro) all’imposta di bollo di 2 euro, l’addebito del bollo al cliente (cessionario/committente) non è affatto obbligatorio.